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Ordinanza — n. 4171/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for challenging factual evaluation rather than legal violations under Article 606.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alfredo Stefanini inadmissible because it sought to overturn the lower court's factual findings rather than cite specific legal violations. Stefanini argued the evidence was inadequately evaluated regarding the diversion of drugs to third parties, but the court noted this constitutes a matter of fact and merit. The court ruled that challenging the adequacy of the judge's evidentiary assessment is not a recognized ground for appeal under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Appeals against the adequacy of the trial court's evaluation of evidence are inadmissible as they constitute a challenge to facts and merit rather than a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual evaluation evidence assessment Article 606 c.p.p. matter of merit violation of law Cassazione Roma allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANINI ALFREDO nato a ROMA il 29/01/1964 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Alfredo Stefanini, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art.606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura alternativa.

In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 20