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Ordinanza — n. 4168/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by M'Barki Aymen inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the first ground for inadmissibility because the appellant merely repeated arguments from the lower court without correctly qualifying the alleged procedural defect. The second ground was dismissed as it was raised for reasons not permitted in a final appeal, and the court affirmed the lower court's factual assessment regarding mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are improperly formulated or raised for non-permitted reasons, and the lower court's refusal of mitigating circumstances is reviewable only if the reasoning contradicts itself or fails to cite the relevant statutory elements.

Parole chiave

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inadmissibility appeal improper grounds mitigating circumstances factual assessment procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 133, cod. pen.
La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M'BARKI AYMEN nato il 01/07/1981 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Mbarki Aymen, con cui si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile ex art 606, comma 3, cod. proc. pen., posto che il ricorrente non qualifica correttamente il vizio dedotto e si limita in sostanza a riproporre le argomentazioni dell'appello.

Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr. pag. 5).

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. su cui si è fondato il rigetto. Tra tali elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12