Ordinanza — n. 4167/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCOLI MARIO nato a LECCE il 31/08/1970 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Mario Miccoli, con cui si contesta il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Il motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza alcun concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il rigetto della richiesta di continuazione è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Con la memoria difensiva si replicano, in sostanza, le argomentazioni del ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4167/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza alcun concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il rigetto della richiesta di continuazione è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Con la memoria difensiva si replicano, in sostanza, le argomentazioni del ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCOLI MARIO nato a LECCE il 31/08/1970 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Mario Miccoli, con cui si contesta il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Il motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza alcun concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il rigetto della richiesta di continuazione è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Con la memoria difensiva si replicano, in sostanza, le argomentazioni del ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 20