Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints without specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giovanni Cisca's appeal inadmissible because it relied solely on factual grievances rather than specific legal arguments. The court found the applicant merely offered an alternative reading of evidence without contrasting it with the lower court's reasoning or demonstrating a specific distortion of proof. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must contain specific legal arguments; mere complaints on facts or alternative readings of evidence without a specific comparison to the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISCA GIOVANNI nato a TAORMINA il 28/04/1975 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEME:RARO; Il ricorso proposto nell'interesse di Cisca Giovanni è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; in particolare, nel primo motivo si propone solo una lettura alternativa delle fonti di prova, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata ed una corretta deduzione del vizio del travisamento della prova.
La tesi difensiva sulla insussistenza del sequestro, in relazione al capo relativo al reato ex art. 349 cod. pen., risulta puramente riproposta senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.4-5 della sentenza sulla sussistenza del reato). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 20