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Ordinanza — n. 4162/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4162/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4162/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVINO MAURIZIO nato a MILAZZO il 25/01/1977 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEME:RARO; Il ricorso di Salvino Maurizio, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. In sede di rinvio il giudizio era limitato all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con il ricorso si riproducono le questioni già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici; il ricorso, per altro, si lita ad argomentazioni in diritto senza mai concretamente sottoporre a specifica critica la motivazione della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 4162/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il rigetto si fonda, dunque, sugli elementi ex art. 133 cod. pen.: la motivazione è, pertanto, corretta in diritto ed immune da vizi logici. Va ribadito il principio per cui - cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione procedure di ricorso esclusione del rinvio riconsiderazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
In sede di rinvio il giudizio era limitato all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Il rigetto si fonda, dunque, sugli elementi ex art. 133 cod. pen.: la motivazione è, pertanto, corretta in diritto ed immune da vizi logici.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVINO MAURIZIO nato a MILAZZO il 25/01/1977 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEME:RARO; Il ricorso di Salvino Maurizio, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. In sede di rinvio il giudizio era limitato all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con il ricorso si riproducono le questioni già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici; il ricorso, per altro, si lita ad argomentazioni in diritto senza mai concretamente sottoporre a specifica critica la motivazione della sentenza impugnata.

Il rigetto si fonda, dunque, sugli elementi ex art. 133 cod. pen.: la motivazione è, pertanto, corretta in diritto ed immune da vizi logici. Va ribadito il principio per cui - cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gen