Ordinanza — n. 4161/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEKSI CLAUDIO nato a CASTIGLION FIORENTINO il 31/01/1993 avverso la sentenza del 30/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA/dato avviso alle parti:À udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;Il difensore di Aleksi Claudio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Brescia di applicazione della pena di 2 anni di reclusione ed 2.000 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4161/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEKSI CLAUDIO nato a CASTIGLION FIORENTINO il 31/01/1993 avverso la sentenza del 30/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA/dato avviso alle parti:À udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;Il difensore di Aleksi Claudio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Brescia di applicazione della pena di 2 anni di reclusione ed 2.000 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione.
Mancherebbe la motivazione della sentenza non essendo sufficiente il mero riferimento ai passaggi dell'accordo, anche sulla confisca. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 - il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Non possono dunque essere dedotte questioni relative alla mancanza della motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla confisca dello stupefacente, essa è obbligatoria e andava comunque disposta (cfr. Sez. 6, n. 26579 del 21/05/2008, Gala, Rv. 241051; Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, Andrisano, Rv. 282541`). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 genna