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Ordinanza — n. 4159/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4159/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4159/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AITAISSA KHALID ( CUI 02YULT3 ) nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Aitaissa Khalid, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta, in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente, ed alla personalità del ricorrente, già condannato in via definitiva (cfr. pag. 4).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 4159/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. siu cui si è fondato il rigetto. Tra tali elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la c:ontestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

Parole chiave

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attenuazione della pena traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti spese di detenzione misura sostitutiva della detenzione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AITAISSA KHALID ( CUI 02YULT3 ) nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Aitaissa Khalid, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta, in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente, ed alla personalità del ricorrente, già condannato in via definitiva (cfr. pag. 4).

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. siu cui si è fondato il rigetto. Tra tali elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la c:ontestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gen