Ordinanza — n. 4154/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESORTES STEFANO SALVATORE nato a SASSARI il 26/12/1955 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso proposto nell'interesse di Desortes Stefano, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso prospetta deduzioni di fatto sulla destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e argomentazioni generiche in diritto avulse dal contenuto della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4154/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso proposto nell'interesse di Desortes Stefano, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso prospetta deduzioni di fatto sulla destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e argomentazioni generiche in diritto avulse dal contenuto della sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESORTES STEFANO SALVATORE nato a SASSARI il 26/12/1955 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso proposto nell'interesse di Desortes Stefano, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso prospetta deduzioni di fatto sulla destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e argomentazioni generiche in diritto avulse dal contenuto della sentenza impugnata.
Le deduzioni riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati, in particolare quanto all'uso personale, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non operano una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennai