Italian court dismisses appeal on criminal contiguity, ruling nine-month gaps negate unitary intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Danilo Calì's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Calì argued for a unitary intent connecting three crimes based on territorial contiguity, but the court found the nine-month gap between the first and second offenses illogical for such a claim. Consequently, the court rejected the argument that the crimes were planned together, upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: In the absence of a temporal proximity between offenses, a finding of unitary intent is legally untenable when significant gaps exist between the commission of crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI' DANILO nato a PALERMO il 23/06/1987 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IME RESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Danilo Calì ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nei due motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto sovrapponíbili, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.
U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv, 270074), atteso che, in presenza di una distanza temporale di nove mesi tra il primo ed il secondo reato oggetto dell'istanza e di quasi undici mesi tra il primo ed il terzo, non è ililogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato, il secondo ed il terzo non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, e ciò anche a prescindere dalla diversità dei luoghi di commissione del reato, pure valorizzata nell'ordinanza impugnata, e contestata in ricorso con il mero riferimento alla contiguità territoriale tra i Comuni in cui sono avvenuti i diversi fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 genna