Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea-bargain sentence but failed to limit their arguments to the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal de plano because the grounds cited did not match the statutory exceptions allowing a cassation appeal against a plea-bargain judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals citing general defects in reasoning or sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL OUMAR nato il 11/04/1989 avverso la sentenza del 07/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO Cdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Fall Oumar ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta la sufficienza della motivazione sulla insussistenza delle condizioni per il proscioglimento, sulla determinazione della pena e sulla concisa esposizione dei motivi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio