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Ordinanza — n. 4142/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4142/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4142/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIGINI MASSIMILIANO nato a TORINO il 13/03/1970 avverso l'ordinanza del 30/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; `1. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimiliano Parigini ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen; Ordinanza — n. 4142/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimiliano Parigini ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali continuazione dell'esecuzione protrazione convenzionale dell'assicurazione contratti a tempo determinato successivi concorso di reati

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIGINI MASSIMILIANO nato a TORINO il 13/03/1970 avverso l'ordinanza del 30/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; `1. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimiliano Parigini ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che, pur nella identità del titolo di reato (art. 642 cod. pen.), la differenza in concreto di modalità di condotta tra i reati appartenenti al primo gruppo, già posti in continuazione tra loro, e quello oggetto della sentenza successiva è effettivamente uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria riportati nella pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata, ed, in presenza di tale differenza in concreto di condotta, non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato del primo gruppo quello oggetto della seconda sentenza non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il