Cassation court dismisses appeal against detention regime extension due to inadmissible procedural grounds and lack of legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned a defect in reasoning rather than a violation of law. The lower court had extended a special detention regime based on the probable existence of criminal ties, which the Cassation court found sufficiently motivated by the prisoner's biography and recent evidence of the organization's activity. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict admissibility requirements for this specific type of claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis ord. Pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: Appeals against detention regime extensions must allege violations of law, not defects in reasoning; arguments based on factual re-evaluation or misinterpretation of established facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE LEONARDO nato a PARTINICO il 19/09/1986 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di Leonardo Vitale, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. Pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale in atto a suo carico, per il periodo di anni due. Considerato che il motivo unico dedotto, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza suddetta (violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen.) non è consentito in questa sede, posto che si lamentano, in sostanza vizi di motivazione ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti alla violazione di legge e, inoltre, risulta manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con- la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Rilevato, in particolare, che ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva", richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221); Considerato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore del ricorrente (a riguardo si fa riferimento ampio e dettagliato alla biografia di Vitale) e l'esistenza di elementi idonei a far ritenere sussistente tendenziale continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza e, da ultimo, la perdurante ed attuale operatività delle attività illecite del sodalizio di riferimento (indicate come provate, tra l'altro, in base ad elementi sopravvenuti tra cui la recente ordinanza di custodia cautelare emessa a carico del fratello del ricorrente, in concorso con il cugino Michele, cl. 1968, posto a capo dell'associazione, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine a fatti reputati espressione di controllo capillare del territorio da parte dell'organizzazione, ma anche per la posizione rivestita nel detto sodalizio dal cugino e, pur considerata l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rilevato il collegamento acclarato in sede cautelare con esponenti di altre associazioni che gestiscono il narcotraffico, quali i Pesce di Rosarno).
Tanto in assenza di comportamenti recenti di segno contrario e, anzi, del descritto ruolo rivestito, nonostante la detenzione subita da Vitale, in assenza di altri vertici familiari del clan di Partinico in grado di assicurare la gestione delle attività del gruppo. Reputato, infine, che dette considerazioni sono, in larga parte, avversate con ragionamento versato in fatto e volto a sollecitare la rilettura di atti del procedimento (tra cui la relazione di sintesi del 2020) e che, ai sensi dell'art. 41- bis, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art. 4-bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che, con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica e che la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura (Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906 - 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento dell'e spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il