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Ordinanza — n. 4137/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4137/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4137/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACONDIO FEDERICO nato a ROMA il 24/04/1969 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Federico Vacondio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, perché: - la circostanza che, ai fini del giudizio di pericolosità, siano state valutate anche le condanne non definitive è coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nella decisione sulla concessione o meno della misura alternativa siano valutabili anche i procedimenti pendenti (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153); - il giudizio di inidoneità del domicilio indicato presso l'abitazione dell'attuale compagna, che in passato lo aveva più volte denunciato per comportamenti violenti posti in essere nei suoi confronti, non è manifestamente illogico, atteso che è espressione di una prognosi di pericolosità del condannato (l'art. 47 ord. pen. chiede che il provvedimento "assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") che non è elisa dalla dichiarazione della vittima di disponibilità ad accogliere il condannato presso la propria abitazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4137/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Federico Vacondio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, perché: - la circostanza che, ai fini del giudizio di pericolosità, siano state valutate anche le condanne non definitive è coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nella decisione sulla concessione o meno della misura alternativa siano valutabili anche i procedimenti pendenti (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153); - il giudizio di inidoneità del domicilio indicato presso l'abitazione dell'attuale compagna, che in passato lo aveva più volte denunciato per comportamenti violenti posti in essere nei suoi confronti, non è manifestamente illogico, atteso che è espressione di una prognosi di pericolosità del condannato (l'art. 47 ord. pen. chiede che il provvedimento "assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") che non è elisa dalla dichiarazione della vittima di disponibilità ad accogliere il condannato presso la propria abitazione;

Parole chiave

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violenza domestica violazione di domicilio condizioni di accoglienza accuse di abuso atto sessuale con un detenuto reati violenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACONDIO FEDERICO nato a ROMA il 24/04/1969 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Federico Vacondio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, perché: - la circostanza che, ai fini del giudizio di pericolosità, siano state valutate anche le condanne non definitive è coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nella decisione sulla concessione o meno della misura alternativa siano valutabili anche i procedimenti pendenti (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153); - il giudizio di inidoneità del domicilio indicato presso l'abitazione dell'attuale compagna, che in passato lo aveva più volte denunciato per comportamenti violenti posti in essere nei suoi confronti, non è manifestamente illogico, atteso che è espressione di una prognosi di pericolosità del condannato (l'art. 47 ord. pen. chiede che il provvedimento "assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") che non è elisa dalla dichiarazione della vittima di disponibilità ad accogliere il condannato presso la propria abitazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gen