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Ordinanza — n. 4134/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4134/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente 9R9INANzA 0>< sul ricorso proposto da: PETRACCHI DAVIDE nato a TORINO il 01/12/1962 avverso l'ordinanza del 27/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA/1)01‘) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza oggetto di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., n. 31648-22 del 27 giugno 2023, la sezione Settima penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Davide Petracchi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con la quale, in parziale riforma della pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., è stata dichiarata la prescrizione per i fatti antecedenti al 9 dicembre 2014, con conferma, nel resto, della sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, artt. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 4134/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. proc. pen., n. 31648-22 del 27 giugno 2023, la sezione Settima penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Davide Petracchi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con la quale, in parziale riforma della pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., è stata dichiarata la prescrizione per i fatti antecedenti al 9 dicembre 2014, con conferma, nel resto, della sentenza di primo grado.

Parole chiave

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correzione di errore materiale motivi di revisione sviamento della giustizia risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza oggetto di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., n.
artt. 157 cod. pen
Santulli (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, quanto agli artt. 157 cod. pen., 129 cod.
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Testo completo

la seguente 9R9INANzA 0>< sul ricorso proposto da: PETRACCHI DAVIDE nato a TORINO il 01/12/1962 avverso l'ordinanza del 27/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA/1)01‘) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza oggetto di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., n. 31648-22 del 27 giugno 2023, la sezione Settima penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Davide Petracchi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con la quale, in parziale riforma della pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., è stata dichiarata la prescrizione per i fatti antecedenti al 9 dicembre 2014, con conferma, nel resto, della sentenza di primo grado.

Ritenuto che i motivi addotti, a mezzo del difensore, avv. R. Santulli (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, quanto agli artt. 157 cod. pen., 129 cod. proc.pen. - primo motivo; vizio di motivazione - secondo motivo) sono inammissibili in quanto l'errore di fatto di cui all'art 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto — restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione — gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle' norme sostanziali e processuali (tra le altre, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01;

Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). Considerato che il ricorso straordinario è, in ogni caso, inammissibile stante la sua manifesta infondatezza, perché l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario per le ragioni ivi indicate (cfr. p. 2 dell'ordinanza) e che, dunque, non si è mai instaurato, in sede di legittimità, un valido rapporto processuale con conseguente impossibilità di rilevare in detl:a sede l'eventuale prescrizione del reato (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, depl. 2017, Aiello, Rv. 268966-01) Ritenuto che l'impugnazione va dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., senza avviso di trattazione della udienza camerale e in forma non partecipata con conseguente impossibilità di trattazione orale del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estenso