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Ordinanza — n. 4133/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4133/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4133/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO DOMENICO nato a SIRACUSA il 09/12/1986 avverso l'ordinanza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Domenico Curcio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento dedotto nell'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto: - in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui nel sistema processuale non è consentito riproporre al giudice della esecuzione una istanza che sia stata già respinta senza introdurre in essa un fatto nuovo (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4133/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO DOMENICO nato a SIRACUSA il 09/12/1986 avverso l'ordinanza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Domenico Curcio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento dedotto nell'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto: - in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui nel sistema processuale non è consentito riproporre al giudice della esecuzione una istanza che sia stata già respinta senza introdurre in essa un fatto nuovo (Sez.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie pericolo di reiterazione criminalità persistente mantenimento della carcerazione preventiva convalida del sequestro prova del rischio persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO DOMENICO nato a SIRACUSA il 09/12/1986 avverso l'ordinanza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Domenico Curcio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento dedotto nell'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto: - in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui nel sistema processuale non è consentito riproporre al giudice della esecuzione una istanza che sia stata già respinta senza introdurre in essa un fatto nuovo (Sez.

U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650), atteso che il giudice dell'esecuzione ha valutato che la perdurante appartenenza del ricorrente ad una associazione mafiosa non costituisca fatto nuovo, trattandosi di circostanza già valutata nel precedente provvedimento di rigetto della istanza di continuazione; - il ricorso non contrasta questa affermazione in modo adeguato in quanto esso contesta al giudice dell'esecuzione di aver sostenuto che le interc:ettazioni dimostrative della partecipazione di Curcio alla consorteria mafiosa si sarebbero arrestate nel 2008, frase che però non c'è nel percorso logico della ordinanza impugnata, rispetto al quale il ricorso si rivela inconferente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gen