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Ordinanza — n. 4127/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal due to voluntary withdrawal by the appellant under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit on January 10, 2024. Antonio Verardi, represented by his lawyer, formally renounced the appeal against the Tribunal of Bari's order of July 12, 2023. Consequently, the court ruled that the withdrawal constituted a valid abandonment of the proceedings under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.; The voluntary withdrawal of a criminal appeal by the appellant constitutes a valid abandonment of the proceedings, rendering the appeal inadmissible and subjecting the appellant to the payment of procedural costs and a fine.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of criminal appeal abandonment of proceedings procedural costs award Cassa delle ammende fine Code of Criminal Procedure appellant renunciation rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERARDI ANTONIO nato a BARI il 13/04/1995 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; /4( Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Verardi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che in data 10 gennaio 2024 il ricorrente personalmente ed il suo difensore hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia ex art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.