Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4125/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not registered in the special barroll for the Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4125/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer filing it was not registered in the special barroll required for this court. The defense had converted an appeal into a cassation request, but the filing attorney lacked the specific registration necessary to appear before the Supreme Court. Consequently, the court rejected the request without formalities and ordered the payment of procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a lawyer not enrolled in the special barroll of the Court, as the lack of such registration constitutes a fatal defect preventing the valid initiation of the trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility special barroll registration lawyer qualification defect procedural requirement violation Corte di Cassazione rules difetto di sottoscrizione colpa del patrocinatore allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
attestazione in atti), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cessazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Giovanni Luca Scaminaci) è stata convertita - di ufficio - dalla Corte di appello di Palermo in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con provvedimento del 29 settembre 2023.
art. 650 cod. pen
e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento !ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro cento di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 650 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNIBI NOUREDINE nato il 20/02/1991 avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; n

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento !ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro cento di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 650 cod. pen. per aver contravvenuto alla specifica prescrizione, contenuta nel provvedimento di rimpatrio emesso nei suoi confronti, di presentarsi entro le 24 ore agli uffici della Polizia del comune di residenza. Considerato che l'impugnazione avverso il descritto provvedimento, proposta dalla difesa in data 14 giugno 2023 (cfr. appello a firma dell'avv.

Giovanni Luca Scaminaci) è stata convertita - di ufficio - dalla Corte di appello di Palermo in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con provvedimento del 29 settembre 2023. Ritenuto che l'impugnazione, proposta da difensore che non risulta iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte (cfr. attestazione in atti), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione.

Rilevato, infatti, che il ricorso per cessazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I