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Ordinanza — n. 4121/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4121/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4121/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOFFREDO ANTONIO nato a NAPOLI il 25/09/1988 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Goffredo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto deducono un vizio di contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la valutazione del giudice di appello di ridurre la pena base non comportava necessariamente l'obbligo di ridurre proporzionalmente anche la pena inflitta per il reato satellite della continuazione, neanche attraverso una rivalutazione, a tal limitato fine, delle attenuanti generiche, rientrando la determinazione del trattamento sanzionatorio nelia discrezionalità del giudice del merito, se sorretta da adeguata e logica motivazione (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754), salvo il rispetto del divieto di reformatio in peius, pacificamente non pertinente al caso in esame;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4121/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754), salvo il rispetto del divieto di reformatio in peius, pacificamente non pertinente al caso in esame;

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena alleggerimento della pena individualizzazione della commisurazione penale attenuazione libera della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOFFREDO ANTONIO nato a NAPOLI il 25/09/1988 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Goffredo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto deducono un vizio di contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la valutazione del giudice di appello di ridurre la pena base non comportava necessariamente l'obbligo di ridurre proporzionalmente anche la pena inflitta per il reato satellite della continuazione, neanche attraverso una rivalutazione, a tal limitato fine, delle attenuanti generiche, rientrando la determinazione del trattamento sanzionatorio nelia discrezionalità del giudice del merito, se sorretta da adeguata e logica motivazione (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754), salvo il rispetto del divieto di reformatio in peius, pacificamente non pertinente al caso in esame;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennai