Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding recidivism and flight risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of objection. The appellant failed to address the court's detailed findings on the defendant's violent nature, history of illegal acts, and long-term absence abroad. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of objection lack specificity, particularly when the appellant fails to address the court's detailed factual findings regarding recidivism, dangerousness, or flight risk.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADRAOUI SAMIR nato il 15/04/1992 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Samir Adraoui ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso siano affetti dal vizio di mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto, in ordine al pericolo di recidiva, non prendono posizione sull'ampia descrizione effettuata nell'ordinanza impugnata sui reati commessi dal condannato, sulla sua indole violenta e sul suo vivere di illeciti e di espedienti, ed, in ordine al pericolo di fuga, sul riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alla inaffidabilità del condannato derivante dal lungo periodo in cui, riparando all'estero, si è sottratto all'esecuzione dell'ordine di carcerazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio