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Ordinanza — n. 4119/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding subjective element and motivation appearance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly establish the subjective element of the crime and that the reasoning regarding the notification of the preventive measure was insufficient. The court rejected these claims as mere complaints seeking a re-evaluation of evidence, which are not admissible in a legality proceeding, noting the appeal court adequately addressed the appellant's lack of intent.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on mere complaints regarding factual re-evaluation or apparent lack of motivation in the lower court's decision are inadmissible in legality proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility subjective element of crime apparent lack of motivation legality proceeding limits preventive measure notification porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALASCHI DINO nato a NETTUNO il 02/01/1970 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dino Falaschi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Domenica Oropallo, che insiste nelle ragioni del ricorso, in particolare sulla esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato e sull'apparenza sul punto della motivazione della sentenza impugnata;

Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, perché in parte sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto tese ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio ed, in particolare, della esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, non ammissibili in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), ed in parte deducono una apparenza della motivazione che non ricorre nel caso in esame, in cui la pronuncia d'appello ha dato conto - con motivazione sintetica ma centrata sul punto essenziale della questione dedotta - che con la notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione l'imputato fosse stato messo al corrente del divieto di detenere armi, talchè, posta la pacifica consapevolezza da parte dello stesso di detenere un fucile, egli non poteva fondatamente invocare la mancanza di volontà e rappresentazione del fatto che gli è stato contestato, che in un reato a dolo generico quale quello in esame rende irrilevante indagare sul se l'imputato intendesse o meno sottrarsi ai controlli di polizia inerenti la misura di prevenzione, come invece dedotto in memoria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1