Italian court dismisses appeal regarding missed 30-day deadline for revoking alternative sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Luigi Pagano's cassation appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. Pagano argued that the Tribunal of Surveillance's failure to adopt a revocation decision within thirty days should invalidate the revocation itself, but the court found this argument contradicts established case law. The decision held that such a delay only renders the prior suspension ineffective, leaving the revocation valid, thus rejecting the appeal and ordering costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 c.p.s.; Art. 277 c.p.s.: A delay by the Tribunal of Surveillance in adopting a revocation decision within thirty days does not affect the validity of the revocation, merely causing the loss of the previously granted suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO LUIGI nato a NAPOLI il 03/03/1974 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luigi Pagano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla circostanza che la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento di revoca (Sez. 7, Ordinanza n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, Di Bella, Rv. 281309;
Sez. 1, Sentenza n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio