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Ordinanza — n. 4116/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4116/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it was filed personally by the applicant without a defense lawyer. The applicant had filed the appeal after the June 23, 2017 law took effect, which mandated that all cassation appeals be signed by a registered defense attorney to avoid inadmissibility. The court ruled that the failure to comply with this mandatory requirement rendered the appeal void under the new procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the interested party after the entry into force of Law No. 103/2017 is inadmissible if not signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory defense counsel Law 103/2017 procedural reform personal filing consequences special register of attorneys misura sostitutiva della detenzione pericolo di tortura carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, Law No. 103/2017
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ( ci sul ricorso proposto da: CHIOVARO FABIO nato a PALERMO il 08/12/1973 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA(V'o 1."\J dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; a.

RITENUTO IN FATTO

E!! IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto da Fabio Chiovaro avverso il decreto ministeriale del giorno 8 novembre 2022 di proroga, per la durata di anni due del regime di detenzione differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza definitiva della Corte di appello di Palermo del 17 maggio 2016. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello,, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi devoluti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 gennaio 202