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Ordinanza — n. 4114/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuance claim due to lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4114/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's rejection of the request to recognize the legal bond of criminal continuance. The appellant argued for continuance based on chronological proximity and identical charges, but the court found this insufficient without concrete proof of a unified criminal plan. The decision emphasized that the burden lies on the convicted person to demonstrate specific indicators of a programmed criminal project rather than mere habitual offending.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The burden of proving a unified criminal project rests on the accused, requiring specific evidence of planning and homogeneity beyond mere chronological proximity or identical charges.

Parole chiave

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criminal continuance execution proceedings unified criminal project burden of proof inadmissible appeal procedural economy specific indicators deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, avanzata ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
Considerato che il motivo unico dedotto (vizio di motivazione in relazione al riconoscimento ex art. 81 cod.
Art. 7 legge n. 203 del 1991
art. 7 legge n. 203 del 1991 (commessi, il primo, in Caivano, con condotta perdurante, il secondo dal novembre 2004 al marzo 2005 con condotta perdurante).
art. 671 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, avanzata ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
Considerato che il motivo unico dedotto (vizio di motivazione in relazione al riconoscimento ex art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano
2 dell'ordinanza impugnata), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, seppure succinta, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv.
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv.
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE CIRO nato a NAPOLI il 22/04/1978 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con due sentenze divenute definitive, emesse nei confronti di Ciro Nobile, per i reati di cui agli artt. 611 e 372 cod. pen. (commessi in Caivano il 9 novembre 2006, giudicati con sentenza del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2017) nonché per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 cod pen. art. 7 legge n. 203 del 1991 (commessi, il primo, in Caivano, con condotta perdurante, il secondo dal novembre 2004 al marzo 2005 con condotta perdurante).

Considerato che il motivo unico dedotto (vizio di motivazione in relazione al riconoscimento ex art. 81 cod. pen. della continuazione) è inammissibile in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, censure manifestamente infondate perché denunciano asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione che non si riscontrano dalla lettura del provvedimento impugnato. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicatii, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione esternporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato„ in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 257580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi (cfr. p. 2 dell'ordinanza impugnata), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, seppure succinta, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) secondo i quali non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.

Considerato, peraltro, che detta esclusione al di là della indicazione di un lasso temporale (pari ad anni dieci) che, come dedotto, non appare spiegato dalla motivazione, tenuto conto della data in cui si indica essere avvenuta la commissione dei fatti (priva, peraltro, della precisazione del dies a quo della partecipazione al sodalizio, contestata soltanto come commessa con condotta perdurante) è giustificata da argomenti (esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 per i reati di cui agli artt. 378 e 611 cod. pen., periodi di detenzione intervenuti medio tempore), che non risultano attinti da specifiche censure con il ricorso che, pertanto, si appalesa inammissibile per aspecificità in tale parte.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ílg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 I