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Ordinanza — n. 4111/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4111/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4111/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO VINCENZO nato a NAPOLI il 03/04/2002 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; údita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Pecoraro ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", a nulla rilevando che la firma dell'imputato apposta in calce al ricorso sia stata autenticata da un difensore (Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475);

Regesto Legislator

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art. 599- bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4111/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", a nulla rilevando che la firma dell'imputato apposta in calce al ricorso sia stata autenticata da un difensore (Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475);

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione motivazione scritta revoca dell'opposizione allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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art. 599- bis cod. proc. pen
Rilevato, inoltre, che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO VINCENZO nato a NAPOLI il 03/04/2002 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; údita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Pecoraro ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", a nulla rilevando che la firma dell'imputato apposta in calce al ricorso sia stata autenticata da un difensore (Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475);

Rilevato, inoltre, che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. plen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso propone proprio motivi in punto di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché ali versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso