Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding unproven conduct in probation revocation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a probation revocation order based on alleged procedural flaws and insufficient evidence regarding his wife's provocation. The court ruled that unproven conduct remains relevant in such proceedings and found the lower court's assessment of the appellant's behavior logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: The Court holds that in probation revocation proceedings, unproven conduct may still be considered relevant, and the lower court's evaluation of the condemned's behavior remains free from logical defects if supported by the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI VITO nato a BARI il 14/06/1990 avverso l'ordinanza del 24/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vito Di Bari ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ritiene che nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza (nel caso in esame, per la revoca dell'affidamento in prova a causa di una violazione consistita in un comportamento astrattamente di rilievo penale, quale l'aver minacciato la moglie con un'ascia ed averla colpito con un pugno) sono rilevanti anche comportamenti non ancora accertati con sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498;
Sez. 1, Sentenza n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695), e che, in ogni caso, la valutazione dell'ordinanza impugnata che il comportamento tenuto dal condannato durante l'espiazione, che la stessa ordinanza riferisce essere avvenuto sulla pubblica via ed essere stato denunciato da un passante con chiamata al 113, "sia esorbitante da una reazione anche forte alle provocazioni della donna e dimostri una scarsa capacità di contenimento sintomatica di una ancora elevata pericolosità sociale" è esente da vizi di logicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gen