Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere complaints on evidence evaluation not allowed in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alberto Vanacore's appeal against the Salerno Court of Appeal inadmissible. The appellant argued regarding the gravity and sufficiency of evidence concerning the weapon's operation and availability, but the court found these to be mere complaints on evidence evaluation. Consequently, the court ruled that such arguments are not permitted in final review proceedings and do not reveal logical flaws in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with the evaluation of evidence or the gravity of circumstantial evidence are inadmissible in final review proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANACORE ALBERTO nato a PAGANI il 05/01/1975 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alberto Vanacore ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sotio consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di valutazione delle evidenze probatorie, ed in particolare sulla gravità e sufficienza degli indizi del funzionamento dell'arma e della disponibilità in capo all'imputato, che non sono consentite in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), e che non riescono ad evidenziare vizi nel percorso logico della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché all versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2