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Ordinanza — n. 4108/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds regarding sentencing quantum under art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4108/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment on the grounds that the court failed to provide sufficient reasoning regarding the specific amount of the penalty imposed. The court ruled that arguments concerning the quantum of the sentence are not admissible under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which restricts cassation grounds to issues of will, prosecutor consent, and divergent content of the ruling. Consequently, the appeal was rejected because the alleged lack of motivation on the penalty amount falls outside the permissible scope of review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals for a settlement agreement, cassation grounds regarding the quantum of the penalty are inadmissible as they do not pertain to the formation of will, prosecutor consent, or divergent content of the ruling.

Parole chiave

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Article 599-bis Code of Criminal Procedure inadmissible cassation appeal quantum of penalty review settlement agreement appeal lack of admissible grounds revisione della sentenza penale adeguamento della pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUMBO NICOLA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/10/1968 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di REGGHO CALABRIAdato avviso alle parti; . udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Nicola Zumbo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso propone argomenti proprio in punto di mancata motivazione sul quantum della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 genn