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Ordinanza — n. 4106/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding revocation of suspended sentence due to new crime under Art. 168 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of a suspended sentence and non-mention of conviction. The appellant argued for erroneous legal application regarding the identity of the crime, but the court found this reasoning contradicted established precedent that any new felony triggers revocation. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 168, n. 1 cod. pen.; The identity of the crime for revocation purposes applies only to contraventions, meaning any subsequent felony committed within five years of a prior conviction's finality automatically causes the revocation of the suspended sentence.

Parole chiave

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revocation suspended sentence identity crime contraventions Art. 168 Penal Code felony new crime inadmissible appeal misura sostitutiva della detenzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 168, n. 1 cod. pen.
Rilevato, infatti, che questa Corte dui legittimità ha ripetutamente ritenuto, secondo un ragionamento che il Collegio condivide, che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bohueli
pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bohueli, Rv.
Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti
Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv.
Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis
254688 - 01; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZA EMANUELE nato a ROMA il 12/02/1992 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato la non menzione della condanna e la sospensione condizionale della pena irrogata a Emanuele Salza, benefici concessi con la sentenza del Tribunale di Roma del 4 dicembre 2015, divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2016, relativa al reato di lesioni personali, commesso in data 17 settembre 2015, a fronte di successiva condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in data 15 marzo 2017, giudicato con sentenza del Tribunale di Roma del 29 maggio 2017, divenuta irrevocabile in data 7 febbraio 2020.

Considerato che il motivo unico dedotto (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art.168 1 cod. pen.) è manifestamente infondato in quanto in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, di cui il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione, espressamente respingendo le osservazioni difensive, anche illustrate con memoria, secondo un ragionamento completo e ineccepibile. Rilevato, infatti, che questa Corte dui legittimità ha ripetutamente ritenuto, secondo un ragionamento che il Collegio condivide, che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bohueli, Rv. 273383 - 01;

Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688 - 01; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv. 240679). Considerato dunque, che nel caso al vaglio, ricorrono senz'altro i presupposti della disposta revoca, ai sensi dell'art. 168 n. 1 cod. pen., per avere il condannato, nei cinque anni dalla irrevocabilità della condanna per precedente delitto, commesso altro delitto per il quale ha riportato condanna definitiva anche a pena detentiva, avendo l'ordinanza impugnata, escluso in modo ineccepibile, l'applicazione al rapporto tra delitti dei principi previsti dall'art. 168 n. 1 cod. pen. per i rapporti tra contravvenzioni.

Rilevato, infine, che alcuna specifica censura risulta prospettata in relazione alla revoca dei beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, del pari disposta con il provvedimento impugnato, sicché la relativa censura, contenuta nell'incipit del motivo di ricorso calibrato in relazione al contenuto dell'art. 168 n. 1 cod. pen., è inammissibile per genericità. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere es