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Ordinanza — n. 4105/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds regarding motivation of a dismissal for withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Pascucciello inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant had previously withdrawn his appeal, leading to the lower court's dismissal, but attempted to challenge this decision on grounds of insufficient motivation and deadline compliance. The court ruled that a dismissal based solely on a withdrawal is sufficiently motivated by merely referencing the withdrawal declaration, rendering the appellant's legal arguments without merit.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal against a judgment dismissing an appeal for withdrawal is inadmissible if the appellant's arguments regarding the sufficiency of motivation or procedural deadlines are devoid of legal grounds, as such judgments are inherently motivated by the fact of the withdrawal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility withdrawal of appeal sufficiency of motivation procedural deadlines legal grounds absence rinuncia alla motivazione revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUCCIELLO GIUSEPPE nato a MATERA il 24/12/1967 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Pascucciello ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che l'imputato ha rinunciato all'appello, che, pertanto, è stato dichiarato inammissibile con la sentenza impugnata, contro cui l'imputato ricorre con deduzioni totalmente prive di ragioni di diritto (sul quantum di motivazione del provvedimento impugnato e sul termine per la redazione della stessa), atteso che la motivazione di una sentenza di inammissibilità per rinuncia all'appello è sufficientemente motivata con il mero riferimento all'avvenuta dichiarazione di rinuncia all'appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eouitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 202