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Ordinanza — n. 4100/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4100/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4100/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAGINI DANIELA nato a VIAREGGIO il 03/12/1968 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale di questa Corte, con sentenza n. 27740-19, del 30 aprile 2019, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a Daniela Biagini, ai sensi dell'art. 216, u.c., r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, in quella di anni cinque, ferma restando l'irrevocabilità delle altre statuizioni della pronuncia di primo grado del Tribunale di Firenze del 23 aprile 2013. Considerato che il motivo unico dedotto (erronea applicazione di legge pena e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. avendo peraltro il giudice di secondo grado ignorato la richiesta del Sostituto Procuratore generale di udienza, di irrogare pene accessorie per una durata pari alla pena principale) non è consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto e, comunque, inerenti al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 4100/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, infatti, che la Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta e da censure di ogni tipo, ha riscontrato (cfr. p. 4 della sentenza di appello) la gravità del fatto, l'intensità del dolo, espressa dal ruolo apicale rivestito dalla ricorrente nella società fallita, nonc:hé la capacità a delinquere desunta dalla recidiva qualificata applicata a suo carico, secondo un ragionamento in linea con il dettato del Giudice delle leggi di c:ui alla sentenza n. 222 del 2018 che non esclude che le pene accessorie possano essere irrogate per una durata anche diversa (e superiore) rispetto alla pena principale.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito lotta contro la frode irregolarità finanziarie prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Considerato che il motivo unico dedotto (erronea applicazione di legge pena e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAGINI DANIELA nato a VIAREGGIO il 03/12/1968 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale di questa Corte, con sentenza n. 27740-19, del 30 aprile 2019, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a Daniela Biagini, ai sensi dell'art. 216, u.c., r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, in quella di anni cinque, ferma restando l'irrevocabilità delle altre statuizioni della pronuncia di primo grado del Tribunale di Firenze del 23 aprile 2013. Considerato che il motivo unico dedotto (erronea applicazione di legge pena e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. avendo peraltro il giudice di secondo grado ignorato la richiesta del Sostituto Procuratore generale di udienza, di irrogare pene accessorie per una durata pari alla pena principale) non è consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto e, comunque, inerenti al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Rilevato, infatti, che la Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta e da censure di ogni tipo, ha riscontrato (cfr. p. 4 della sentenza di appello) la gravità del fatto, l'intensità del dolo, espressa dal ruolo apicale rivestito dalla ricorrente nella società fallita, nonc:hé la capacità a delinquere desunta dalla recidiva qualificata applicata a suo carico, secondo un ragionamento in linea con il dettato del Giudice delle leggi di c:ui alla sentenza n. 222 del 2018 che non esclude che le pene accessorie possano essere irrogate per una durata anche diversa (e superiore) rispetto alla pena principale.

Considerato che si tratta di elementi idonei a giustificare l'entità delle pene accessorie, peraltro irrogate in misura non superiore alla media edittale e che, comunque, non si discostano in modo consistente dall'entità della pena principale irrogata (tenuto conto della durata massima prevista dalla norma pari ad anni dieci e della condanna alla pena di anni quattro di reclusione irrogata quale pena principale, alla quale il Procuratore generale di udienza, nel giudizio di rinvio, aveva chiesto di equiparare la durata delle pene accessorie fallimentari).

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estenso