Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the petition was signed personally by the convicted party rather than by a registered defense attorney. The court applied Article 613, paragraph 1, first paragraph, of the Code of Criminal Procedure, which mandates that appeals, memorials, and new grounds must be signed by a qualified lawyer to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLINI CLAUDIO nato a ROMA il 16/09/1976 avverso l'ordinanza del 17/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA.c.,1ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Claudio Cipollini ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 202