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Ordinanza — n. 4097/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding revocation of probation and refusal of home detention as discretionary acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4097/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the revocation of his probationary sentence and the tribunal's refusal to grant home detention, arguing for discretionary review of the judge's decision. The court found the arguments manifestly unfounded, noting that the judge exercised discretion non-illogically by assessing the appellant's repeated violations and lack of positive response to treatment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 168 c.p.p.: The revocation of probation and the refusal of home detention are discretionary judicial acts where the judge must evaluate the compatibility of violations with continued probation, and appeals based on lack of discretion or failure to consider alternative measures are inadmissible if the decision is non-illogical.

Parole chiave

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probation revocation home detention refusal judicial discretion cassation inadmissibility repeated violations substance abuse treatment procedural costs assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 168 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILAHI AMINE nato il 06/03/1995 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Amine Filahi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che nell'unico motivo il ricorso deduca argomenti manifestamente infondati in quanto: - in ordine alla revoca dell'affidamento in prova, la valutazione sul se la violazione commessa dal condannato sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento è connotata da profili di discrezionalità (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239: la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova), discrezionalità esercitata in modo non illogico nel caso in esame, in cui il Tribunale non si è limitato a constatare la esistenza della violazione, ma - evidenziando i numerosi richiami al condannato e provvedimenti interlocutori presi dallo stesso Tribunale in occasione di precedenti violazioni (il 24 gennaio 2022, nel luglio 2022, il 9 agosto 2022, nel febbraio 2023, il 4 aprile 2023) e l'atteggiamento superficiale e non collaborativo che il condannato ha, ciò nonostante, continuato a tenere, ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova - dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell'affidamento; - in ordine alla mancata valutazione dell'istanza subordinata di detenzione domiciliare introdotta dalla difesa durante l'udienza dì discussione, l'ordinanza, motivando sul contesto scarsamente contenitivo dell'ambiente domestico e sulla necessità che il condannato segua un programma strutturato di emancipazione dal consumo di sostanze stupefacenti, ha espresso in modo non illogico un giudizio di non idoneità di tale misura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso