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Ordinanza — n. 4096/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4096/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed personally by the petitioner without a defense lawyer. Although the petitioner argued for a trial in Bologna regarding probation or home detention, the law changed in 2017 to require all cassation appeals to be signed by a registered defense attorney. The court ruled that this procedural defect renders the appeal void, resulting in a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory defense counsel procedural defect dismissal personal filing prohibition Cassa delle ammende fine pericolo di reiterazione prova del rischio persecuzione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (dit, tk,(2,e-cce) sul ricorso proposto da: PERSKURA BLEDAR nato il 27/09/1982 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Ajoill dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza proposta da Perskura Bledar, diretta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. o la detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi