Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4095/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against early release denial due to lack of concrete detention period for sentence reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Pagliaro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pagliaro argued that the trial court violated his right to defense by failing to notify him of the hearing date and by proceeding without hearing the Public Prosecutor. The court rejected these claims, ruling that the appellant lacks standing because he was already released pending proceedings and had not provided evidence of a specific detention period necessary to calculate sentence reduction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178, comma 1, lett. a) e c) e 179 cod. proc. pen.; The right to appeal a denial of early release is contingent upon the existence of a concrete detention period for sentence reduction, which must be proven by the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release denial sentence reduction period right to appeal standing detention period proof inadmissible appeal procedural nullity court costs award diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, comma 1, lett. a) e c) c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 666 c.p.p.
Art. 678 c.p.p.
Art. 127 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho
Sez. 7, n. 16857 del 10/11/2022, Schillaci
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIARO GIOVANNI nato a COSENZA il 17/09/1966 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

IE IN DIRITTO Considerato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, rilevato il venir meno, nelle more della decisione, della sussistenza di un rapporto esecutivo penale in corso di esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo, proposto da Giovanni Pagliaro, avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata relativa al periodo dal 26 febbraio 2022 al 26 agosto 2022. Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. A. Rizzuto, deducendo la violazione degli artt. 666, 678 e 127 cod. proc. pen., non avendo il giudice a quo avvisato l'interessato ed il difensore della data di fissazione dell'udienza e provveduto dopo aver sentito il Pubblico ministero, così violando il diritto di difesa e dando luogo a nullità assoluta del provvedimento adottato, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.

a) e c) e 179 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo inapplicabile al caso di specie il principio secondo il quale sussiste l'interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego della liberazione anticipata, data la fungibilità dell'eventuale periodo di riduzione della pena (Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv. 244011), non avendo il ricorrente allegato la sussistenza di un periodo di detenzione sul quale poter operare tale riduzione e dovendo il requisito in esame configurarsi in termini di concretezza e attualità (cfr. Sez. 7, n. 16857 del 10/11/2022, dep. 2023, Schillaci, n.m.). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr