Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Kaja Luan inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 4 of the 1975 law and the rejection of generic mitigating circumstances. The court found the arguments manifestly unfounded because the first ground sought a re-evaluation of evidence precluded in appellate review, while the second lacked the required specificity regarding the facts of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 I. 20 aprile 1975, n. 110; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack the requisite specificity to confront the logical path of the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJA LUAN (CUI 013ZP56) nato il 05/09/1971 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Kaja Luan ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo, sull'accertamento di responsabilità per il reato dell'art. 4 I. 20 aprile 1975, n. 110, per cui il ricorrente è stato condannato, non evidenzia vizi nel percorso logico della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere una rivalutazione delle evidenze probatorie, e della sufficienza o meno delle prove raccolte per giungere a condanna, il cui sindacato è precluso in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il secondo motivo, dedicato al rigetto delle attenuanti generiche, è inammissibile per difetto del requisito della specificità dei motivi di ricorso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto non si confronta con il percorso logico della pronuncia impugnata, che ha negato al ricorrente le attenuanti in quanto il porto del coltello era avvenuto in un contesto di minaccia alla persona, circostanza su cui il ricorso non prende posizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ge