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Ordinanza — n. 4092/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds for sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4092/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Piero Fiorentino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court improperly increased the sentence for continued offenses without sufficient legal reasoning. The court rejected this claim as a mere re-evaluation of the first instance judge's discretionary power, noting the lower court's decision was adequately motivated and logical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the extent of a sentence increased for continued offenses is inadmissible if it constitutes only a re-evaluation of the first judge's discretionary power without specific legal grounds and factual data justifying the request for sentencing adjustment.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offenses sentencing discretion inadmissible appeal re-evaluation of judgment Cassation procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO PIERO nato a MAZARA DEL VALLO iIP 05/04/1992 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n. 32599-23 del 16 marzo 2023, della sezione Quinta penale, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Trapani, nei confronti di Piero Fiorentino, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., riconoscendo la continuazione tra il più grave reato per cui si procede e quelli giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 4 novembre 2013, in tal modo rideterminando la pena complessiva in anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 666,66 di multa, di cui mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 166,66 di multa per i reati giudicati con la sentenza definitiva.

Reputato che l'unico motivo addotto, a mezzo del difensore, avv. S. Chiofalo (violazione di legge in ordine all'entità della pena aumentata ai fini della continuazione) è inammissibile in quanto si risolve in una censura prettamente rivalutativa della decisione di merito condotta dal primo giudice nell'esercizio del proprio potere discrezionale, risultando priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che giustificano la richiesta, avente a oggetto la rimodulazione del trattamento sanzionatorio, benché il medesimo, peraltro, sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 3 della sentenza ove sia pure in modo succinto, si fa riferimento alla gravità del fatto : "alla condotta in concreto tenuta").

Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 genna