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Ordinanza — n. 4091/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4091/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ALESSIO nato a NAPOLI il 24/11/1989 avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alessio Alfano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4091/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ALESSIO nato a NAPOLI il 24/11/1989 avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alessio Alfano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento criminalità persistente sospensione di pena abbandono del procedimento penale permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ALESSIO nato a NAPOLI il 24/11/1989 avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alessio Alfano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che l'estemporaneità delle condotte è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria; ne consegue che la decisione del giudice dell'esecuzione che - in considerazione delle particolarità della vicenda che aveva condotto all'arresto in flagranza - ha ritenuto che i due reati oggetto dell'istanza siano riconducibili ad occasionali ed autonome determinazioni a delinquere supera lo scrutinio di logicità, così come è coerente con la giurisprudenza di legittimità la conclusione del giudice dell'esecuzione che essi siano indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1„ Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gen