Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense counsel signature post-2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court's order lacked sufficient reasoning regarding his request for community service or home detention. However, the Court found the substantive arguments unmerited because the appeal was filed without the mandatory signature of a registered defense lawyer, a requirement imposed by the 2017 procedural reform.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63, legge 103/2017: Appeals filed after August 3, 2017, are inadmissible if not signed by a registered defense lawyer, as the personal signature of the accused no longer suffices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO FRANCESCO nato a BARI il 25/01/1972 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Considerato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato le istanze presentate da Francesco De Giglio, dirette ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. o la detenzione domiciliare ex artt. 47-ter Ord. pen. Rilevato che i motivi addotti da De Giglio nel ricorso (mancanza assoluta della motivazione risultante dal testo dell'impugnata ordinanza con riferimento all'art. 606 c. 1 lett.
e) cod. proc. pen., in relazione alla statuizione di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, omettendo totalmente qualsiasi riferimento ai motivi a supporto, con radicale carenza di motivazione - primo motivo; violazione e falsa applicazione degli artt. 125 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. nella parte in cui nell'ordinanza impugnata manca in toto l'esplicitazione dell'impianto argomentativo relativo al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, che la rende assolutamente priva di motivazione - secondo motivo) sono manifestamente infondati, non emergendo l'asserita mancanza di motivazione dal testo del provvedimento impugnato (cfr. p. 5, ove si evidenzia, in conformità a quanto osservato dall'equipe di trattamento del carcere, la necessità di un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, al fine di valutare la personalità del soggetto, attesa la revoca di benefici premiali precedentemente concessi).
Rilevato, in chiave assorbente, che dall'esame degli atti emerge che il ricorso, predisposto su carta intestata del procuratore speciale nominato con lo stesso atto (avv. D. Morena), inoltrato dalla Casa di reclusione di Campobasso al Tribunale di sorveglianza, in data 6 ottobre 2023, risulta sottoscritto dal solo interessato e che non risultano agli atti motivi a firma del difensore nominato. Considerato, dunque, che il ricorso è stato proposto senza il ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estenso