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Ordinanza — n. 4087/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order for alternative measure due to insufficient family investigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had granted an alternative measure despite the appellant's claim of irrecoverability in Italy and lack of contact with the European Prison Office, noting that the social-family investigation was not exhausted by the submitted documents. The court upheld the decision because pending proceedings for extortion and other crimes are validly considered for danger assessment, and the social-family inquiry remains the decisive factor for granting the measure.

Regesto Legislator

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Art. 173 c.p.s.; Art. 174 c.p.s.: The social-family investigation constitutes the decisive element for granting alternative measures; therefore, the irrecoverability of the convicted person in Italy and the lack of contact with the European Prison Office cannot be considered illogical obstacles if the investigation is not exhausted by the documents produced by the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
alternative measure social-family investigation pending proceedings danger assessment inadmissible appeal European Prison Office procedural costs esecuzione all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 173 c.p.s.
Art. 174 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019
di Brindisi sono stati ritenuti dal Tribunale di sorveglianza in modo non illogico come elementi ostativi alla concessione della misura, attesa la rilevanza che assume in tale giudizio l'indagine socio-familiare sul condannato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep.
Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENERITO PIETRO nato a CEGLIE MESSAPICA il 19/06/1991 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; 4, Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pietro Venerito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti spesi nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - la irreperibilità del condannato in Italia e la mancanza di contatti con l'U.e.p.e. di Brindisi sono stati ritenuti dal Tribunale di sorveglianza in modo non illogico come elementi ostativi alla concessione della misura, attesa la rilevanza che assume in tale giudizio l'indagine socio-familiare sul condannato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), che non è esaurita dai documenti che il ricorrente assume di aver prodotto al Tribunale in lingua spagnola su residenza estera, fatture e dichiarazione dei redditi; - la circostanza che, ai fini del giudizio di pericolosità, siano state valutate le condanne, non definitive, per estorsione, per violazione della normativa sul reddito di cittadinanza, per furto e per violazione di misura di prevenzione, è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nella decisione sulla concessione o meno della misura alternativa siano valutabili anche i procedimenti pendenti (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11