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Ordinanza — n. 4085/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding temporal distance and criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4085/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the execution judge's reasoning was illogical regarding the lack of a unified criminal intent between crimes separated by years. The court rejected this, stating that significant temporal gaps logically preclude a unified intent and that diverse criminal circles indicate habitual behavior rather than a single criminal project.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court must reject a cassation appeal if the arguments are manifestly unfounded, specifically when the appellant fails to demonstrate illogicality in the execution judge's assessment of temporal distance as an indicator of the absence of unified criminal intent.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unified criminal intent temporal distance between crimes habitual criminal behavior manifestly unfounded arguments individualizzazione della commisurazione penale riduzione della pena formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERO GIUSEPPINO nato a CAVALLINO il 06/12/1964 avverso l'ordinanza del 19/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppino Mero ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto deducono illogicità della motivazione che non emergono dal testo dell'ordinanza impugnata, atteso che: - il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) ed, in presenza di una distanza temporale di tredici anni tra i reati oggetto della sentenza indicata in atti come sub 1) e quelli della sentenza sub 3) e di quindici anni tra i reati oggetto della sentenza sub 1) e quelli della sentenza sub 2), non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato i successivi non potessero essere stata programmati almeno nelle loro linee essenziali; - con riferimento al rapporto tra i reati oggetto delle sentenze sub 2) e sub 3), la cui commissione è comunque separata da una distanza di due anni, che a sua volta in modo non illogico è stato ritenuto essere un periodo temporale indice dell'inesistenza di una volizione unitaria, la circostanza evidenziata dal ricorso, a sostegno della prospettazione dell'esistenza di un unico disegno criminoso, dell'identità del titolo di reato e dell'identità del luogo di commissione dei crimini, in modo non illogico è stata ritenuta dal giudice dell'esecuzione subvalente rispetto agli indici di segno contrario della diversità di correi e della ricordata distanza temporale tra i reati; - la stessa deduzione contenuta in ricorso che il condannato possa essere stato inserito in circuiti criminali diversi senza che ciò escluda la volizione unitaria trova una risposta logica nelle conclusioni dell'ordinanza impugnata secondo cui ciò è sintomatico non dell'attuazione di un progetto criminoso unitario ma di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso