Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by the convicted person and counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted person and his lawyer withdrew the request on December 5, 2023. The appellant had previously challenged a lower court's refusal to commute his life sentence to a fixed term, arguing violations of procedural codes. The court ruled that since the withdrawal was valid and effective, the appeal lost its legal standing under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 438 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a valid and effective withdrawal is subsequently made by the interested party, requiring an unequivocal manifestation of will expressed personally or by a special procurator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNESE MARIO nato a MONTERONI DI LECCE il 21/01/1961 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la re,lazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; eAitte. et4 a.L.e J . ( ae.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corteid'assisad'appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta avanzata da Mario Tornese di commutazione della pena in esecuzione, irrogata con sentenza del 25 gennaio 1999, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2000, dell'ergastolo con isolamento diurna per un anno in quella temporanea di anni trenta dì reclusione. Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. S. Prontera, deducendo, con i due motivi proposti, rispettivamente, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 665 e ss. e 438 e ss. cod. proc. pen. (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio della motivazione rispetto alla mancata applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 30 I. n. 479 del 1999 (secondo motivo).
Rilevato che il giudice a quo ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ritenendola mera riproposizione delle precedenti, stante l'assenza di elementi di novità idonei a consentire di rivalutare le pregresse statuizioni dì rigetto, disposte con ordinanze del 7 gennaio 2021 e del 20 aprile 2022. Considerato che in data 23 novembre e 5 dicembre 2023, il condannato personalmente e il suo difensore hanno rinunciato al ricorso. Rilevato, dunque, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione, tenuto conto che il ricorrente ha fatto pervenire, attraverso la Direzione del carcere di Novara, dichiarazione di rinuncia sottoscritta personalmente, nonché rinuncia a firma del difensore, avv.
Procentese (cfr. p.e.c. del 5 dicembre 2023; nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequívoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati ì profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato tenendo conto della sopraggiunta, tempestiva rinuncia all'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estens