Cassation appeal dismissed for illogical reasoning regarding admissibility conditions based on prior criminal records.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's rejection of the admissibility condition under Art. 34 of the 2000 regulations was illogical. The court held that evaluating prior criminal and police records for the particular leniency of the offense belongs to the merits, not the admissibility stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 of the 28 August 2000, n. 274 regulations; The assessment of prior criminal and police records regarding the particular leniency of the offense is a matter of merits, not admissibility, and thus cannot be reviewed on cassation grounds of illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOSKSI LOTFI nato il 08/09/1981 avverso la sentenza del 29/06/2023 del GIUDICE DI PACE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Kosksi Lofti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca illogicità della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato, atteso che il giudice del merito ha motivato il rigetto della istanza di applicazione della condizione di procedibilità dell'art. 34 digs. 28 agosto 2000, n. 274, sulla base dell'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, la cui valutazione fa parte del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, che permette di considerare finanche eventuali precedenti di polizia (cfr.
Sez. 6, Sentenza n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787), mentre il peso che è stato attribuito agli stessi in tale complessivo giudizio appartiene al merito della decisione, e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eciuitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio