Cassation court dismisses appeal against probation order citing lack of logical flaws in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's order granting home detention while rejecting the request for probation. The appellant argued the decision violated Article 47 of the Penal Code and lacked logical consistency, but the court found these claims unfounded. The court ruled that the lower judge's discretion regarding the revision process and suitability of the measure was not subject to cassation review given adequate motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, comma 1, lett. c) Ord. pen.; The cassation court cannot review the substantive suitability of probation measures or the initiation of critical revision processes, intervening only for manifestly illogical or unmotivated decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABASTANTE SALVATORE nato a ROSSANO il 28/09/1977 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha ammesso Salvatore Abastante all'espiazione della pena detentiva nella forma della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-te, comma 1, lett.
c) Ord. pen., al contempo dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di semilibertà e rigettando l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Ritenuto che l'unico motivo addotto, a mezzo del difensore, avv. G. Zagarese (inosservanza dell'art. 47 Ord. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione) è manifestamente infondato, tenuto conto che l'affidamento in prova richiede che sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante, nonché un giudizio di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, la cui formulazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
Rilevato, invero, che, nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto ostativa al suddetto giudizio l'assenza di un percorso di revisione critica, desunta, in via non manifestamente illogica, dall'attento esame della relazione dell'equipe di trattamento, sicché dalla lettura del provvedimento impugnato non emergono i vizi censurati nel ricorso. Rilevato, altresì, che l'insussistente vizio motivazionale è articolato in modo del tutto generico e mira alla non consentita rivalutazione del merito della decisione impugnata, esaurendosi la doglianza nella considerazione secondo cui l'esame dei documenti in atti avrebbero dovuto indurre il giudice a quo a concedere la misura dell'affidamento in prova.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore