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Ordinanza — n. 4076/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to lack of procedural vices in reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4076/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request for a probationary sentence because the defendant failed to demonstrate sufficient critical revision of values regarding his recent serious crime and ongoing risks from organized crime ties and substance abuse. The court found the lower judge's reasoning logical and discretionary, rejecting the claim of contradictory or illogical motivation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 166 c.p.: The appeal against a probation order is inadmissible if the lower court's reasoning is adequate and logically sound, as the suitability of the measure falls within the discretion of the trial judge.

Parole chiave

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probation order appeal inadmissible appeal critical revision of values discretionary judicial power contradictory motivation traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 166 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLICCHI GIUSEPPE nato a ROMA il 23/01/1996 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell'interesse di Giuseppe Carlicchi, in relazione all'esecuzione della pena di anni tre, mesi quattro di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Bari del 10 giugno 2020. Ritenuto che l'unico motivo addotto, a mezzo dei difensori, avv. A. Patarini e avv. D. Zigarella (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è manifestamente infondato, tenuto conto che l'affidamento in prova richiede non soltanto che sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante, bensì un giudizio di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, la cui formulazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).

Rilevato, invero, che, nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto ostativa al suddetto giudizio sia l'insufficiente revisione critica rispetto alla commissione di grave reato in epoca recente, desunta, in via non manifestamente illogica, sulla base dell'attento esame della relazione dell'equipe di trattamento asseritamente non valutata, dalla circostanza che il detenuto ascrive la responsabilità dei fatti alla correa e formula versioni alternative a quelle ricostruite in sentenza, sia la necessità di proseguire l'osservazione con riguardo all'eventuale sussistenza di contatti del detenuto con la criminalità organizzata, ipotizzati in ragione del reato commesso (il trasporto di ingente quantitativo di marijuana), nonché all'abuso costante di sostanze stupefacenti e alla dichiarata ludopatia, sicché dalla lettura del provvedimento impugnato non emergono i vizi censurati nel ricorso.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore