Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of unmotivated decision regarding alternative measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Pedalà inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pedalà argued the lower court's refusal of alternative measures was illogical and unmotivated, citing recent complaints and the failure of previous alternative sentences. The court rejected this, noting the decision logically followed recent denunciations and the revocation of prior alternative measures due to violations, rendering the appeal's claim of lack of motivation manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 94 d.p.r. 309/1990: An appeal claiming a lack of motivation in a decision refusing alternative measures is inadmissible if the reasoning is logically derived from existing facts such as recent denunciations and the revocation of previous alternative sentences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDALA' GIUSEPPE nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 07/04/1969 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Pedalà ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto deduce una illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, che in modo del tutto logico ricava il giudizio di non affidabilità del condannato, che ha comportato il rigetto della richiesta di misura alternativa, oltre che dalla esistenza di denunce recenti a carico dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M.
Rv. 277924), anche dal fallimento della misura alternativa dell'affidamento in casi particolari di cui all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 che. il condannato aveva ottenuto in occasione di una precedente espiazione, e che gli è stata revocata per violazioni, ed, inoltre, dal fallimento dell'ulteriore misura alternativa della detenzione domiciliare in cui era stato sostituito l'affidamento ex art. 94 citato, e che pure è stata revocata per successive violazioni, talchè è manifestamente infondato anche l'argomento speso nella parte finale dell'unico motivo di ricorso della mancanza di motivazione sulla mancata concessione quantomeno della detenzione domiciliare, alla luce dell'intervento di polizia, riportato nell'ordinanza, effettuato presso l'abitazione del condannato, su richiesta della figlia di questi che riferiva alle forze dell'ordine di essere stata aggredita dal padre;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ge