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Ordinanza — n. 4069/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding knife carrying and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4069/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Claudio Giunta against the Court of Appeal of Catania was declared inadmissible due to a complete lack of specific grounds. The appellant merely restated legal assertions without addressing the specific reasons the lower court used to reject the knife carrying justification, the particular leniency of the offense, the special mitigating circumstance under Article 4, paragraph 3, Law No. 110 of April 20, 1975, or the applicable sanction. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity of grounds, as it must explicitly address the factual and legal reasons underlying the contested decision rather than merely asserting general legal principles.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds knife carrying justification special mitigating circumstance particular leniency of offense procedural costs and fine Cassa delle ammende motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 4, comma 3, Law No. 110 of April 20, 1975
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA CLAUDIO nato a VITTORIA il 09/02/1987 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Claudio Giunta ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso è del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, come peraltro già rilevato dal giudice di secondo grado con riferimento ai corrispondenti motivi presentati in appello, atteso che lo stesso coni:iene solo affermazioni in diritto ed è del tutto privo di riferimenti al caso concreto ed alla motivazione della sentenza impugnata, non prendendo posizione sulle ragioni per cui la sentenza impugnata ha ritenuto di non riconoscere il giustificato motivo del porto del coltello a serramanico (primo motivo), la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (secondo motivo), la attenuante speciale dell'art. 4, comma 3, I. 20 aprile 1975, n. 110 (terzo motivo) ed il trattamento sanzionatorio (quarto motivo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eduitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio