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Ordinanza — n. 4068/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to reproduction of already reviewed grievances without specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4068/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for nullity based on the lower court's failure to address specific grievances regarding sentencing reduction and mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced grievances already examined and dismissed with correct legal arguments by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Grievances that simply reproduce arguments already reviewed and dismissed by the court of first instance without specific criticism are inadmissible under the principle of res judicata regarding the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of grievances lack of specific criticism res judicata merits sentencing reduction mitigating circumstances court costs fine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
art. 62-bis cod. pen
4 ove si evidenzia, in modo ineccepibile, l'irrilevanza della spontanea consegna dell'arma e dell'ammissione dell'addebito per il giudizio ex art. 62-bis cod. pen., considerate, rispettivamente, l'evidenza della prova e la preannunciata perquisizione domiciliare).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDELLA MICHELANGELO nato a BARI il 01/07/1999 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di Michelangelo Sardella, ella pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro seimila di multa, per il reato di cui agli artt. 2 e 7 I. 895 del 1967, disponendo la devoluzione dell'arma in sequestro, Astra Mod. 1915, alla Direzione di Artiglieria territorialmente competente e confermando nel resto. Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv.

S. Campanelli (nullità della sentenza per mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, con riferimento all'omessa valutazione in ordine a quanto precisato relativamente alla riduzione di pena, nonché all'omessa risposta alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello e dotate del requisito della decisività - primo motivo; nullità della sentenza per mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, con riferimento all'omessa valutazione in ordine a quanto precisato relativamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché all'omessa risposta alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello e dotate del requisito della decisività - secondo motivo) sono inammissibili in quanto si devolvono, senza specifica critica, doglianze riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Rilevato, altresì, che tali doglianze sono relative al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, sia in merito al discostamento della pena dal minimo edittale (cfr. p. 5 dove si sottolinea che l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, ospitava nella propria abitazione soggetti non autc rizzati e risultava in possesso di sostanza stupefacente, oltre che dell'arma di cui al capo di imputazione, con il colpo in canna, risultata già utilizzata in altro episodio criminoso), sia in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. p. 4 ove si evidenzia, in modo ineccepibile, l'irrilevanza della spontanea consegna dell'arma e dell'ammissione dell'addebito per il giudizio ex art. 62-bis cod. pen., considerate, rispettivamente, l'evidenza della prova e la preannunciata perquisizione domiciliare).

Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere esten