Court dismisses defendant's request for remittal due to improper notification and lack of concrete impartiality evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Rendina's request for remittal inadmissible because it was not properly notified to all parties within the statutory timeframe. Although the defendant argued for a transfer of proceedings based on media coverage, the court found no concrete evidence of actual judicial impartiality issues. Consequently, the request was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45, comma 1; Art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A request for remittal is inadmissible if not notified to all parties within seven days, and mere media campaigns without concrete evidence of judicial impartiality defects do not justify a transfer of proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA ck. vista la richiesta di rimessione proposta da: RENDINA GIUSEPPE nato a TRINITAPOLI il 27/02/1977 trasmessa con ordinanza del 29/09/2023 della CORTE ASSISE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato, preliminarmente, che è ammissibile la richiesta di rimessione presentata personalmente dall'imputato, come espressamenl:e previsto dall'art. 46, comma 2, del codice di rito, essendo estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. «quei casi (quali il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso» (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Considerato, tuttavia, che la richiesta, depositata in data 18 settembre 2023, relativamente al proc. n. 6304/22 Reg. Gip è palesemente inammissibile per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 cod. proc. pen. Rilevato, invero, che alla stregua degli atti trasmessi, risulta che la richiesta fu notificata solo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Considerato che l'art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen. dispone che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all'evidenza rientrano, evidentemente, anche le parti civili costituite e che tale notifica è condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, sicché, in mancanza, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez.
U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv. 218403). Rilevato, in ogni caso, che la richiesta è anche manifestamente infondata, posto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, in tema di rimessione del processo, ripetuti articoli giornalistici e persino una vera e propria campagna di stampa, continua ed animosa, non assumono di per sé rilievo, ai fini della translatio iudicii, se non accompagnati da elementi concreti che rivelino una coeva, potenziale menomazione dell'imparzialità dell'Ufficio giudiziario locale, nella specie non specificamente illustrati e documentati (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278;
Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra, Rv. 260889). Ritenuto, infine, che all'inammissibilità della richiesta segue, ai sensi degli artt. 616 e 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna della parte alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.Considerato, infatti, che in tema di procedimenti incidentali deve trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi davanti alla Corte di Cassazione (ivi compresi quelli riservati alla sua competenza funzionale) dall'art. 616 cod. proc. pen., prima parte, per cui le spese processuali, anticipate dallo Stato, vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929;
Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438; Sez. 1, n. 47116 del 13/07/2023; Sez. 6, n. 46023 dell'11/10/2023, Teodosio; Sez. 5, n. 27453 del 17/02/2023, Santomastaso; Sez. 5, n. 12792 del 01/02/2023, Zagami).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consiglie