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Ordinanza — n. 4066/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4066/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRAVEGNA VINCENZO nato a BRA il 18/04/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di KILANO[dato avviso alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Ciravegna ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'interessato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", a nulla rilevando che Io stesso sia iscritto a tale albo speciale, atteso che "è inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso in cui l'imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza" (Sez. 1, Sentenza n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di KILANO[dato avviso alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Ciravegna ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'interessato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", a nulla rilevando che Io stesso sia iscritto a tale albo speciale, atteso che "è inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso in cui l'imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza" (Sez. 1, Sentenza n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a ricorrere divieto di rappresentanza dell'avvocato legittimazione ad agire
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRAVEGNA VINCENZO nato a BRA il 18/04/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di KILANO[dato avviso alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Ciravegna ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'interessato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", a nulla rilevando che Io stesso sia iscritto a tale albo speciale, atteso che "è inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso in cui l'imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza" (Sez. 1, Sentenza n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 genn