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Ordinanza — n. 4064/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4064/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4064/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BARETA nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 17/04/1983 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.HALILOVIC Bareta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 11)110/2022 che aveva confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art.186 C.d.S.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4064/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BARETA nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 17/04/1983 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.HALILOVIC Bareta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 11)110/2022 che aveva confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art.186 C.d.S.

Parole chiave

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asserzione difendibile diritto a un difensore gravi addebiti penali ritardo ingiustificato dell'azione penale prova facilitata ammissione all'avvocatura
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BARETA nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 17/04/1983 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.HALILOVIC Bareta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 11)110/2022 che aveva confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art.186 C.d.S.

2. Con istanza depositata in data 5 Settembre 2023 all'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario di Alessandria il ricorrente personalmente dichiarava di rinunciare al presente ricorso 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della discussione del presente ricorso, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario ove è recluso digitalmente dalla difesa munita di procura speciale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazone, flì consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento, tg€al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cEissa delle ammende, che si indicano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro e-ui- 19c in favore della cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi n